Il 17 settembre 2013 la C.I.V.I.T. (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche), ha approvato la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione (“PNA”) elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica in base alla legge n. 190 del 2012.

Come noto la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” interviene in attuazione dell’art. 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n.116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, di Strasburgo del 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012 n. 110. L’adozione di misure idonee a combattere il fenomeno della corruzione è inoltre stata sollecitata da organismi internazionali di cui è parte l’Italia, in particolare dal GRECO (Groupe d’Etats contre la Curruption) del Consiglio di Europa, che ha rilevato trattarsi di “fenomeno consueto e diffuso”, dal WGB (Working Group on Bribery) dell’OCSE e dall’IRG (Implementation Review Group) per l’attuazione della Convenzione contro la corruzione delle Nazioni Unite.

La legge delinea un macrosistema di intervento fondato sulla cultura della prevenzione della corruzione delineando un insieme di regole volte a garantire legalità e trasparenza all’azione pubblica.Tra i vari obblighi contemplati dalla legge è imposto agli enti pubblici di adottare un Piano Triennale di prevenzione della corruzione (“PTPC”).

Il PNA approvato da CIVIT fornisce alle amministrazioni pubbliche gli indirizzi per la stesura del Piano Triennale che deve essere adottato entro il 31 gennaio 2014.

Il paragrafo 1.3. del PNA (“Destinatari”) stabilisce espressamente – seppur in contraddizione con la legge 190/12 che impone l’obbligo di adozione del Piano a carico delle sole amministrazioni pubbliche e dei soggetti individuati con rinvio all’art.1, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – che i propri contenuti sono rivolti anche agli enti pubblici economici (ivi comprese l’Agenzia del Demanio e le Autorità Portuali), agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari.

Il PNA, quindi, specifica (par. 3.1.1.) che al fine di dare attuazione alle norme contenute nella legge n. 190 del 2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale “sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali”. Tuttavia, “per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella legge n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’ente (società strumentali/ società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della legge n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l’attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell’organismo di vigilanza previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonchè definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione.”

Ciò premesso e considerato, tenuto conto al contempo che sono in corso ulteriori approfondimenti a livello nazionale e regionale in ordine alla piena applicabilità di tali disposizioni alle società partecipate e preso atto delle indicazioni al momento fornite dalla Regione Piemonte, ACSR ha ritenuto di inserire in questa fase transitoria delle opportune integrazioni al proprio modello organizzativo che prevedono la definizione di “linee di condotta in tema di anticorruzione e trasparenza”, quale efficace strumento di contrasto a qualunque fenomeno di illegalità e corruzione che la società bandisce sotto qualsiasi forma.

L’art. 1, comma 75, l. 190/2012, introducendo nel codice penale l’induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater) ha contestualmente modificato, integrandolo, l’art. 25 del d.lgs. 231/2001, così come, nell’ambito dei reati societari, sostituendo l’art. 2635 cod. civ. con la previsione della corruzione tra privati, ha conseguentemente aggiornato l’elenco dei reati presupposto, prevedendolo all’art. 25 ter, lettera s-bis d.lgs. 231/2001.

L’inserimento di nuovi reati nel sistema 231 ha determinato la necessità di procedere alla revisione ed approfondimento delle attività di risk management in relazione alle aree di rischio potenzialmente interessate dalle novità legislative.

Il complesso processo di valutazione che ha visto il diretto coinvolgimento degli organi apicali, dell’Organismo di Vigilanza e di tutte le funzioni aziendali operanti nelle aree sensibili ha condotto all’adozione di nuove procedure ed all’implementazione del Codice Etico attraverso una  più incisiva esplicitazione delle norme comportamentali volte a reprimere qualunque forma di corruzione.

A seguito dell’entrata in vigore del PNA ed anche alla luce dei cambiamenti nella governance della Società è stato fatto uno studio approfondito dei processi organizzativi e gestionali societari ed è emersa l’opportunità di estendere l’ambito di applicazione delle misure, già predisposte in chiave 231, adeguandole alle esigenze di più ampia portata delineate dal PNA e dalla legge 190/12, come meglio specificato nel paragrafo successivo.

Il presente documento denominato “Linee di condotta in tema di anticorruzione e trasparenza”, che si ispira ai principi ed alle indicazioni contenuti nel PNA, avrà quindi – relativamente alla parte anticorruzione – una duplice finalità:

  • valutare tutti i reati presupposto che rilevano ai fini della responsabilità amministrativa degli enti indicati negli artt. 24, 25, 25 ter e 25 decies del decreto legislativo 231/01;
  • dare attuazione, per quanto compatibili alle società partecipate, agli adempimenti previsti dalle legge 190/12 e dal Piano Nazionale Anti-corruzione previsto per gli enti pubblici.

La Società ha, inoltre posto in essere tutte gli interventi necessari a garantire il puntuale adempimento delle disposizioni di legge in tema di trasparenza, per quanto applicabili, nominando un referente interno deputato alla verifica dell’assolvimento degli obblighi normativamente previsti.

Il documento è stato pertanto suddiviso nella “Sezione I – Anticorruzione” dedicata all’approfondimento dei contenuti più propriamente afferenti la prevenzione della corruzione anche ai fini del D.lgs 231/01 e nella “Sezione II – Trasparenza”, in cui sono declinate le misure adottate dalla società in tale ambito.

E’ possibile qui di seguito scaricare la seguente documentazione:

Modello 231

Linee di condotta in tema di anticorruzione e trasparenza

Delibera del Cda del 04 lug 23

Ultima modifica Luglio 15, 2022