In questi ultimi
anni un'accentuata sensibilità ecologica ha favorito il sorgere di
importanti iniziative legislative per la salvaguardia dell'ambiente. In
particolare, il Decreto Legislativo n. 22 del 1997 detto il
"Decreto Ronchi", dal nome del ministro, ha adeguato la
normativa italiana in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti a
quella europea, prevedendo di:
Ridurre a monte la produzione e
l'utilizzazione degli imballaggi e favorire la produzione di
imballaggi riutilizzabili ed il riutilizzo degli imballaggi
Organizzare i servizi inerenti
i rifiuti in forma di sistema integrato di gestione, per Ambiti
Territoriali Ottimali (ATO), al fine di garantire:
-
omogeneità della qualità dei servizi
-
equiparazione delle tariffe,
-
vantaggi derivanti da economie di scala
Ridurre drasticamente i
quantitativi da destinare all'interramento controllato
infatti non
sarà più consentito lo smaltimento in discarica dei rifiuti solidi
urbani tal quali ma solo di rifiuti inerti, derivanti dalle operazioni di
recupero e riciclaggio e particolari tipi di rifiuti che saranno
individuati da successive normative
Privilegiare
-
il riutilizzo
-
il riciclaggio
-
il recupero di materia prima
indicando
obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere (15% nel 1999, 25% nel
2001, 35% nel 2003) che comportano necessariamente la riorganizzazione
strutturale e funzionale dei servizi di raccolta
Classificazione
Rifiuti
Come
sono classificati i rifiuti?
Il
Decreto Ronchi classifica i rifiuti in urbani e speciali, a seconda
della provenienza (rifiuti prodotti dalle famiglie o dalle attività
lavorative) e individua quindi i rifiuti pericolosi, per i quali occorrono
particolari cautele nel trattamento.
Sono
rifiuti urbani:
Rifiuti domestici, anche ingombranti,
provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
Rifiuti non pericolosi provenienti da
locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione,
assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
Rifiuti provenienti dalla pulizia
delle strade;
Rifiuti di qualunque natura o
provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed
aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge
marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
Rifiuti vegetali provenienti da aree
verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; o Rifiuti
provenienti da attività cimiteriale.
Sono
rifiuti speciali:
Rifiuti da attività agricole e
agro-industriali;
Rifiuti derivanti dalle attività di
demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano
dalle attività di scavo;
Rifiuti da lavorazioni industriali;
Rifiuti da lavorazioni artigianali;
Rifiuti da attività commerciali;
Rifiuti da attività di servizio;
Rifiuti derivanti dall'attività di
recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla
depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
Rifiuti derivanti da attività
sanitarie;
Macchinari e apparecchiature
deteriorati ed obsoleti;
Veicoli a motore, rimorchi e simili
fuori uso e loro parti.
A chi spettano
le competenze?
Allo
Stato
Le
funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione
del decreto;
la definizione dei criteri generali e
delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti;
l'individuazione delle iniziative e
delle misure per prevenire e limitare la produzione dei rifiuti;
l'indicazione delle misure atte ad
incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del
riciclaggio dei rifiuti.
Alle
Regioni
La predisposizione, l'adozione e
l'aggiornamento di piani regionali di gestione dei rifiuti;
la regolamentazione delle attività di
gestione dei rifiuti, compresa la raccolta differenziata di rifiuti
urbani, anche pericolosi;
la delimitazione degli ambiti ottimali
per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
la promozione della gestione integrata
dei rifiuti, intesa come il complesso delle attività volte ad
ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti;
l'incentivazione alla riduzione della
produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi.
Alle
Province
Le funzioni amministrative concernenti
la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a
livello provinciale il controllo periodico su tutte le attività di
gestione dei rifiuti;
l'organizzazione delle attività di
raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di
ambiti territoriali ottimali;
l'individuazione delle zone idonee
alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei
rifiuti urbani.
Ai
Comuni
Effettuare
la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati
allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste dalla
legge per la gestione dei servizi pubblici locali
Stabilire:
le
disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le
fasi della gestione dei rifiuti urbani;
le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani;
le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del
trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta
gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero
degli stessi;
le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei
rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed
estumulazione;
l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non
pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello
smaltimento.
La
competenza
esclusiva
della raccolta
e
dello smaltimento
dei
rifiuti solidi urbani
è
rimessa ai Comuni.
I quali possono
estenderla, qualora la tipologia e i quantitativi lo consentano, anche ai
rifiuti speciali provenienti da attività industriali, commerciali,
artigianali e di servizi.