L'ambiente e i rifiuti

In questi ultimi anni un'accentuata sensibilità ecologica ha favorito il sorgere di importanti iniziative legislative per la salvaguardia dell'ambiente. In particolare, il Decreto Legislativo n. 22 del 1997 detto il "Decreto Ronchi", dal nome del ministro, ha adeguato la normativa italiana in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti a quella europea, prevedendo di:

  • Ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi e favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il riutilizzo degli imballaggi
  • Organizzare i servizi inerenti i rifiuti in forma di sistema integrato di gestione, per Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), al fine di garantire:

- omogeneità della qualità dei servizi

- equiparazione delle tariffe,

- vantaggi derivanti da economie di scala

 

  • Ridurre drasticamente i quantitativi da destinare all'interramento controllato

infatti non sarà più consentito lo smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani tal quali ma solo di rifiuti inerti, derivanti dalle operazioni di recupero e riciclaggio e particolari tipi di rifiuti che saranno individuati da successive normative

 

  • Privilegiare

- il riutilizzo

- il riciclaggio

- il recupero di materia prima

 

indicando obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere (15% nel 1999, 25% nel 2001, 35% nel 2003) che comportano necessariamente la riorganizzazione strutturale e funzionale dei servizi di raccolta

 


 

Classificazione Rifiuti

Come sono classificati i rifiuti?

 

Il Decreto Ronchi classifica i rifiuti in urbani e speciali, a seconda della provenienza (rifiuti prodotti dalle famiglie o dalle attività lavorative) e individua quindi i rifiuti pericolosi, per i quali occorrono particolari cautele nel trattamento.

 

Sono rifiuti urbani:

 

  • Rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  • Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
  • Rifiuti provenienti dalla pulizia delle strade;
  • Rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  • Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; o Rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

 

Sono rifiuti speciali:

 

  • Rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
  • Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
  • Rifiuti da lavorazioni industriali;
  • Rifiuti da lavorazioni artigianali;
  • Rifiuti da attività commerciali;
  • Rifiuti da attività di servizio;
  • Rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  • Rifiuti derivanti da attività sanitarie;
  • Macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
  • Veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

A chi spettano le competenze?

 

 

Allo Stato
Le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione del decreto;
  • la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti;
  • l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare la produzione dei rifiuti;
  • l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti.

 

Alle Regioni
  • La predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento di piani regionali di gestione dei rifiuti;
  • la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, compresa la raccolta differenziata di rifiuti urbani, anche pericolosi;
  • la delimitazione degli ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
  • la promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
  • l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi.

 

Alle Province
  • Le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale il controllo periodico su tutte le attività di gestione dei rifiuti;
  • l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di ambiti territoriali ottimali;
  • l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani.

 

Ai Comuni
Effettuare la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste dalla legge per la gestione dei servizi pubblici locali

 

Stabilire:

  • le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

  • le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  • le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  • le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
  • l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.

 

La competenza

esclusiva della raccolta

e dello smaltimento

dei rifiuti solidi urbani

è rimessa ai Comuni.

 

I quali possono estenderla, qualora la tipologia e i quantitativi lo consentano, anche ai rifiuti speciali provenienti da attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi.

Legge Regionale n. 24/2002

 


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